Art. 11.
(Ulteriori modificazioni al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 600-bis, secondo comma, le parole: «di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dai dieci ai diciotto anni», le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni» e le parole: «con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa non inferiore a euro 10.000»;

          b) all'articolo 600-bis, terzo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni e con la multa non inferiore a euro 10.000»;

          c) all'articolo 600-ter, terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni» e le parole: «con la multa da euro 2.582 a euro 51.645» sono sostituite dalle

 

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seguenti: «con la multa da euro 5.000 a euro 55.000»;

          d) all'articolo 600-quater, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni» e le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 5.000»;

          e) all'articolo 600-septies, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Nel caso di condanna per i delitti di cui al primo comma, deve essere prescritto al condannato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso sono prescritte le relative modalità e possono essere imposti controlli e limitazioni»;

          f) all'articolo 609-quater, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Nell'ipotesi in cui il denunciato sia il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore, il giudice dispone che gli incontri tra il minore e il presunto abusante avvengano in maniera protetta, con la prescrizione di controlli e precise modalità»;

          g) all'articolo 609-septies:

          1) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;

          2) al quarto comma, il numero 5) è abrogato;

          h) all'articolo 609-nonies, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) il divieto di dimora nell'ambito del luogo di residenza e di domicilio della vittima»;

          i) all'articolo 609-decies, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti

 

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parole: «ed entrambe le autorità giudiziarie, sulla medesima notizia di reato, con riferimento alle specifiche competenze, procedono stabilendo un coordinamento dell'attività investigativa»;

          l) dopo l'articolo 609-decies, all'interno della sezione II, è inserito il seguente:

          «609-decies.1. - (Prescrizione). - I reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, in deroga alla normativa vigente, sono imprescrittibili».